Venerdì, 17 Aprile 2026

Comune Lamezia LtnewsLamezia Terme, 22 ottobre 2015 - Il Consiglio di Stato ha acclto il ricorso del Comune di Lamezia Terme, avverso la sentenza del Tar Calabria sul ricorso presentato dalla Icom Srl di Floriano Noto a causa della mancata realizzazione del “Borgo Antico” in via del Progresso.

In seguito a questa sentenza, il Comune di Lamezia trasmetterà al Tar la pronuncia del Consiglio di Stato, di conseguenza decade anche la quantificazione del danno chiesto da Icom.

La sentenza integrale

Il Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2014, proposto da: Comune di Lamezia Terme, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Anastasio Pugliese, Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti 11; contro Icom Srl, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia, Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi 47; per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01177/2013, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento danni per illegittimo diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un retail entertainment center regionale denominato "Borgo antico".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Icom Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Aristide Police, Luisa Torchia e Alfredo Gualtieri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado ha reso una sentenza parziale, avendo accolto il ricorso proposto da parte appellata con la seguente formulazione riportata nel dispositivo: “non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la responsabilità del Comune di Lamezia Terme per i danni prodotti alla Icom S.r.l. in conseguenza dei fatti di cui in motivazione e dispone, ai fini della quantificazione degli stessi,gli incombenti istruttori di cui alla motivazione stessa”. Dalla motivazione della sentenza si ricava che la sussistenza della responsabilità del Comune è connessa alla lesione dell’interesse legittimo pretensivo, avendo l’Ente adottato un illegittimo diniego di permesso di costruire, segnatamente con nota del 20 ottobre 2005, annullata, invero, con sentenza dello stesso primo giudice n.122 del 6 febbraio 2006, successivamente confermata da questo Consesso con sentenza n.2436 del 2009. A causa di ciò, si sostiene, parte appellante non ha potuto realizzare l’intervento in variante denominato “Borgo antico”, consistente in un insediamento produttivo di vaste dimensioni. Ha quindi ritenuto il giudice di primo grado che l’Amministrazione aveva agito con colpa, determinando un danno ingiusto alla parte appellata, senza inoltre che nel suo comportamento potessero emergere le condizioni per riconoscere l’errore scusabile. A monte di tale conclusione la sentenza in esame ha escluso che nei riguardi di parte appellata potessero essere individuati, a mente del comma 3° dell’art.30, gli estremi del comportamento colposo, con la precisazione che, quand’anche così dovesse ritenersi, gli effetti si determinerebbero non sull’an debeatur, ma soltanto sul quantum del risarcimento dovuto. Della riferita decisione parziale, il Comune appellante chiede la riforma con articolato gravame, essenzialmente imperniato, anche con il supporto di un’analitica esposizione dei fatti di causa, sulla dimostrazione del comportamento colposo tenuto da parte appellata nella vicenda in vertenza. Resiste al gravame la stessa parte appellata, chiedendone il rigetto con argomentazioni del tutto in linea con quelle esposte nella sentenza appellata. Entrambe le parti hanno presentato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive ragioni. All’udienza di discussione la causa è passata in decisione, essendo stata respinta la richiesta di rinvio presentata da parte appellata con la memoria datata 5 novembre, motivata con l’opportunità di attendere il deposito della consulenza tecnica disposta dal primo giudice per la quantificazione del danno da porre a carico del Comune di Lamezia Terme.

L’appello è fondato

Il primo giudice, dopo aver qualificato l’interesse leso dal Comune come interesse legittimo pretensivo, ha escluso che parte appellata avesse posto in essere un comportamento colposo inquadrabile nell’art. 30 punto 3 seconda parte c.p.a., integrante ipotesi di esclusione del risarcimento del danno a carico dell’Amministrazione i cui atti siano stati annullati. A tal riguardo giova ribadire che l’interesse pretensivo è quell’interesse che viene soddisfatto dal provvedimento favorevole che l’amministrazione adotta su istanza dell’interessato. Per effetto di tale provvedimento la parte ottiene la possibilità di conseguire il bene della vita correlato all’interesse riconosciuto legittimo dal provvedimento favorevole. Nella fattispecie, è pacificamente prescritta l’azione risarcitoria conseguente al primo provvedimento di diniego illegittimo (annullato con sentenza del T.a.r. della Calabria n. 2671/2003), mentre il secondo provvedimento negativo, di cui alla deliberazione n. 240 del 2004, è antecedente all’indispensabile variante ex art.14 della legge regionale n. 19/2002. A quest’ultimo riguardo è necessario, in vero, distinguere nella vicenda in causa tra l’interesse pretensivo alla variante, espressione di ampia discrezionalità , che è stato soddisfatto dalla sua formale approvazione, e l’interesse pretensivo al successivo rilascio del permesso di costruire di cui si dirà. Quest’ultima posizione soggettiva è stata lesa e la si deve assumere a condizione per l’esercizio dell’ azione risarcitoria, condizione individuabile nel diniego del permesso di costruire di cui alla nota del 20 ottobre 2005, adottato nonostante che la variante urbanistica fosse stata indiscutibilmente approvata con la procedura semplificata ex art.14 della legge regionale n.19/2002. Tale ultimo diniego è stato rimosso dal T.a.r della Calabria con la sentenza semplificata n.122 del 6 febbraio 2006, il cui effetto sostanziale è stato quello di imporre al Comune di Lamezia Terme il rilascio del permesso di costruire alla società appellata, la cui adozione, considerata l’intervenuta variante urbanistica, doveva avvenire in forza della natura, non discrezionale ma vincolata dell’atto.. Tenendo presente quanto sopra, addentrandosi ora nell’esame delle condizioni per l’azione risarcitoria collegata alla lesione dell’interesse pretensivo in vertenza, non si può sfuggire al rilievo per cui un danno risarcibile è ipotizzabile solo allorché il rilascio del permesso di costruire viene frustrato da fatti sopravvenuti imputabili all’Amministrazione comunale, la cui incidenza sia tale da rendere definitivamente inutilizzabile (es; costruzione sulla stessa area fatta eseguire dal Comune) o giuridicamente impossibile (es; nuova variante di zonizzazione) tale suo successivo rilascio.  L’assunto appare coerente con l’art. 30 punto 3, dove, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure (pag 20 della sentenza), viene escluso il risarcimento dei danni “che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”. Occorre, allora, considerare, a tal proposito, che, successivamente all’accennata sentenza n.122 del 6 febbraio 2006, non è intervenuto alcun fatto sopravvenuto imputabile all’Amministrazione che, determinando l’inutilizzabilità o l’impossibilità di rilasciare il permesso di costruire, potesse giustificare l’inerzia della società appellata per ottenere una tutela in forma specifica. Quest’ultima società, invero, a fronte della ricordata natura di atto vincolato, ben avrebbe potuto esperire gli “strumenti di tutela previsti” dall’ordinamento per ottenere il permesso di costruire, rivolgendosi a tal fine all’Amministrazione, sia con un atto di diffida, sia, soprattutto, se del caso, giudizialmente, cioè con la proposizione di un ricorso per l’ottemperanza, che la legge n. 205 del 2000 (art.10) già aveva previsto per l’esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato. Viceversa la Società appellata non ha promosso nessuna di tali iniziative per evitare il danno lamentato in questa sede, ponendosi di conseguenza nella condizione prevista dalla richiamata disposizione del codice di rito, con conseguente esclusione del riconoscimento del preteso risarcimento. Tanto vale almeno fino al 2009, quando tra l’Amministrazione appellante e la società appellata sono intervenute trattative, documentate in atti, basate sulla possibilità che quest’ultima realizzasse l’insediamento produttivo di che trattasi in altra sede, secondo una richiesta da essa stessa avanzata, circostanza dedotta da parte appellante e non contestata, tale per cui sarebbe stato consentito al Comune di realizzare un impianto sportivo lì dove la variante aveva previsto la realizzazione dell’insediamento produttivo “Borgo antico”. Correttamente il primo giudice ha evidenziato che nessuna rinuncia all’intervento era ipotizzabile da parte della società appellata per le trattative concordemente intraprese; e tuttavia occorre ricordare che ancor oggi non si discute dell’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare il permesso di costruire, bensì della colpa di quest’ultima per non aver consentito la realizzazione dell’intervento oggetto di tale titolo edilizio, con una condotta che la esporrebbe, in ipotesi, ad un’azione risarcitoria meritevole d’accoglimento. In quest’ambito l’esame degli atti porta ad escludere la “rimproverabilità” della condotta tenuta dall’Amministrazione, dovendosi considerare che le trattative non sono giunte a conclusione per esclusiva colpa della società appellata, la quale, rispetto ad un accordo di massima già raggiunto, ha poi preteso d’introdurre modifiche di carattere sostanziale, come emerge dalla lettera dalla stessa inviata al sindaco in data 15 febbraio 2008 (v. pag. 32 del controappello), dove si pretendeva d’imporre maggiori oneri, in termini di cessioni di aree, non sostenibili dall’Amministrazione comunale. Rimproverabile è, come emerge da quanto sopra osservato, la condotta di parte appellata, la quale, ove si fosse diligentemente attivata, avrebbe evitato il danno a quel bene della vita oggetto dell’interesse pretensivo, danno di cui si lamenta il verificarsi. Insomma, il pregiudizio di cui parte appellata si duole era evitabile, posto che la complessiva condotta dovuta, secondo una valutazione di buona fede, ed in concreto omessa dalla medesima parte avrebbe prevenuto l’evolversi degli eventi erroneamente addebitati all’amministrazione. Se il danno era evitabile, esso, come tale, va escluso, nella specie, dall’area della risarcibilità ai sensi del punto 3° seconda parte dell’articolo 30 c.p.a.; norma che, come noto, replica nella sostanza la previsione dell’art. 1227, 2° comma, del c.c. (cfr. anche Ad.Plen. n.3/2010). Non sussistendo, per le ragioni esposte, l’an debeatur non occorre procedere alla determinazione del quantum del preteso danno risarcibile richiesto, con i
conseguenti effetti sul giudizio di primo grado tuttora pendente ai fini di tale determinazione. L’appello in conclusione va accolto, con annullamento della sentenza impugnata, anche per gli effetti sull’ordine di ulteriore istruttoria in essa contenuto, e reiezione del ricorso di prime cure La particolarità della fattispecie esaminata fa ritenere che le spese del giudizio possano essere compensate.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata, con gli effetti precisati in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere

 

***

 

Sel: la vittoria di Speranza

La sentenza del consiglio di Stato è una vittoria del sindaco Speranza e della sua amministrazione che con caparbietà si è sempre opposto alle richieste infondate dell’imprenditore Noto. La vicenda è conosciuta, ma è bene ricordarla in sintesi. Si tratta del tentativo di costruire un centro commerciale in un territorio non destinato dal Prg a tale scopo, sia perché si tratta di una zona agricola di pregio, sia a tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua sottostanti: una storia italiana dove le regole non contano e a decidere sono interessi particolari, gli affari, i soldi, le lobbies. La vicenda si costruisce subito prima dell’avvento di Speranza, in un rovello  di passaggi amministrativi che culminano con la conferenza dei servizi del 7 marzo 2005, conferenza che però non si conclude. Manca infatti il parere del Ministero dei Beni culturali che si riserva di decidere, e proprio per questo la giunta Speranza, insediatasi ad aprile di quell’anno, rispettando la legge, all’imprenditore che chiede di costruire in variante al Prg, a settembre risponde di no.
Da qui parte un itinerario giudiziario che si arroventa negli anni con polemiche politiche spesso strumentali e che oggi si chiude definitivamente. Si chiude con la vittoria del Comunedi Lamezia e dell’ex amministrazione Speranza. Spieghiamo perché. Altri, infatti, probabilmente avrebbero preferito rinunciare ad opporsi al potere economico, alla sua arroganza, evidenziata dal rifiuto dell’accordo anche quando il Comune gli proponeva un altro terreno, non lontano al primo ma questa volta in regola con il Prg vigente.
Dunque con la sentenza si scrive la parola fine ad un film durato oltre dieci anni. Evaporano così le decine e decine di milioni di risarcimento presunto: il Comune nulla ha da dare ( chissà, magari qualcuno stava già negoziando ), l’impresa nulla ha a pretendere, anche perché  come recita la sentenza, essa non ha messo nemmeno una pietra e ha respinto le proposte alternative dell’amministrazione.
La vittoria del Comune, e di Speranza, è totale. E su tutto il fronte.  Primo, perchè se non ci fosse stato il sindaco a resistere al partito dello sfascio, che lo voleva dimettere a dicembre del 2013, qualsiasi commissario succedutogli non avrebbe fatto ricorso alle sezioni Riunite della Corte dei Conti sul dissesto, come invece fece lui vincendolo e scongiurando un dissesto che non c’era; secondo perché se si fosse dimesso sarebbe arrivato, appunto, un commissario che non solo non avrebbe avversato la prima errata sentenza della Corte dei Conti calabrese ( sul dissesto appunto), ma non avrebbe forse nemmeno fatto ricorso alla sentenza del Tar su Icom e ostacolato gli, oggi sappiamo, illegittimi tentativi ‘megarisarcitori’ di quest’ultima. Come non li avrebbero ostacolati probabilmente altre amministrazioni politiche meno determinate verso i poteri forti.
La sentenza, finalmente, dà torto a tutti quei personaggi politici, e sono tanti, per lo più appartenenti al mondo del centrodestra lametino, che negli anni ( ma anche nell'ultima campagna elettorale)  si sono dedicati, come uccelli di malaugurio ( Renzi li chiamerebbe gufi), al gioco dello sfascio, strumentalizzando tutta la vicenda e predicando disastri e catastrofi per il solo piacere di fare un dispetto a Speranza. Ora che la verità è ristabilita e molti di costoro, anche su questo, si affretteranno a mutare totalmente posizione cercando di far dimenticare il passato, prepariamoci all’ennesima passerella trasformista e ipocrita.

 
Circolo SEL Lamezia Terme

 

***

Gianni Speranza: felice e commosso

“Sono felice e commosso per questa Sentenza, perchè finalmente la nostra città ha avuto giustizia e sul futuro di Lamezia non c'è più alcuna ombra. Abbiamo ereditato la vicenda Icom quando era solo una “patata bollente”. L’abbiamo affrontata correttamente, nel rispetto della legge, nell’interesse generale e per la dignità di tutti i lametini nessuno escluso. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il nostro corretto operato. Ora, sul futuro e la vita di questa città non c’è più questo macigno, una situazione che ci ha fatto soffrire e ci ha angosciato per dieci anni”.

Mercuri: "Lamezia ripensi ad istituire una sua Provincia autonoma"

Mercuri: "Lamezia ripensi ad istituire...

Lamezia Terme, 17 aprile 2026 - "L’atto di indirizzo per la redazione di un documento programmatico pilota riguardante l'area “Città-territorio dei due Mari Catanzaro-Lamezia”, approvato...

Soveria Mannelli, verso la riapertura dell'ambulatorio di oncologia

Soveria Mannelli, verso la riapertura...

Soveria Mannelli, 17 aprile 2026 - L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro annuncia la riattivazione dell’ambulatorio di oncologia nel presidio ospedaliero di Soveria Mannelli. "La riapertura...

Progetto "Città-Territorio dei Due Mari", Stella: “Occorre anche rinominare la Provincia in Catanzaro-Lamezia Terme”

Progetto "Città-Territorio dei Due Mari",...

Lamezia Terme, 16 aprile 2026 - "Stupisce molto in dibattito in atto in questi giorni più che altro sulla stampa, intorno al solito e strumentalizzato...

Lamezia, il 25 aprile sarà svolto regolarmente il servizio porta a porta

Lamezia, il 25 aprile sarà...

Lamezia Terme, 14 aprile 2026 - La Lamezia Multiservizi rendono noto che in occasione della ricorrenza nazionale di sabato 25 aprile il servizio porta a...

Corecom Calabria: decisiva la certificazione dell'età sui siti per adulti

Corecom Calabria: decisiva la certificazione...

Catanzaro, 13 aprile 2026 - "La petizione promossa dal Corecom Calabria per limitare l’accesso libero e incontrollato dei minori ai siti per adulti ha raccolto...

Lamezia, sequestrata discarica abusiva in un terreno privato

Lamezia, sequestrata discarica abusiva in...

Lamezia Terme, 11 aprile 2026 - I carabinieri di Lamezia Terme principale, affiancati dai militari dei Nuclei forestali di Lamezia Terme e Serrastretta, hanno individuato...

Lamezia, Nordio dà via libera a nomina Romano a procuratore. Domani seduta Plenum Csm

Lamezia, Nordio dà via libera...

Lamezia Terme, 7 aprile 2026 - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato il suo concerto alla nomina di Elio Romano a procuratore della...

Lamezia, sequestrata un'area con scarichi fognari

Lamezia, sequestrata un'area con scarichi...

Lamezia Terme, 3 aprile 2026 - Un’area di circa 60 metri quadrati nel Comune di Lamezia Terme è stata sequestrata dal personale della Capitaneria di...

CITTA'

Mercuri: "Lamezia ri...

17 Aprile 2026
Mercuri: "Lamezia ripensi ad istituire una sua Provincia autonoma"

Lamezia Terme, 17 aprile 2026 - "L’atto di indirizzo per la redazione di un documento programmatico...

LAMETINO

Soveria Mannelli, verso l...

17 Aprile 2026
Soveria Mannelli, verso la riapertura dell'ambulatorio di oncologia

Soveria Mannelli, 17 aprile 2026 - L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro annuncia la riattiva...

CALABRIA

Corecom Calabria: decisiv...

13 Aprile 2026
Corecom Calabria: decisiva la certificazione dell'età sui siti per adulti

Catanzaro, 13 aprile 2026 - "La petizione promossa dal Corecom Calabria per limitare l’accesso liber...

SPORT

Serie D, la Vigor Lamezia...

12 Aprile 2026
Serie D, la Vigor Lamezia sconfitta in casa dal Savoia: 1-2. Arbitro annulla gol regolare ai biancoverdi

Lamezia Terme, 12 aprile 2026 - La Vigor Lamezia cede (1-2) in casa contro il Savoia, ora capolista...

contatti logo

Copyright 2010- © LAMEZIA TERME NEWS
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Lamezia Terme
Reg. Stampa n° 7/10 del 3.12.2010
Editore: Asd Violetta Club - PI: 02148570795

 

logo amp

Web By ALGOSTREAM